1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, di 23 milioni di euro per l'anno 2007 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2006, di 11 milioni di euro per l'anno 2007 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2006, a 36,8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 38,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente