Art. 7.
(Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria).

      1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, di 23 milioni di euro per l'anno 2007 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
      2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2006, di 11 milioni di euro per l'anno 2007 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
      3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
      4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2006, a 36,8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 38,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente

 

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.